Art. 1.
(Formazione del personale docente e non docente).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere obbligatorio del tavolo permanente di cui all'articolo 6, dispone la realizzazione di azioni di formazione del personale docente e del personale non docente delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie per la prevenzione dei reati di pedofilia, nonché azioni di formazione e di assistenza ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.